9 dic 2021

Disdire Assicurazione Auto o Moto e Trasferimento Polizza: Come Procedere

Con la disdetta dell'assicurazione si ha il rimborso del premio, col trasferimento della polizza la si passa a un'altra auto o moto.
In caso di vendita o rottamazione si può trasferire l'assicurazione auto o moto a un altro veicolo di cui si ha la proprietà e che deve essere assicurato, nel caso non si abbia un mezzo da assicurare si può disdire la polizza e ottenere il rimborso del premio corrispondente al periodo di copertura non goduto. Ovviamente la disdetta dell'assicurazione è possibile anche per altri motivi, come per quasi ogni tipologia di contratto.

Trasferimento polizza auto o moto ad altro veicolo

Come detto il trasferimento dell'assicurazione è attuabile quando si non si ha più il possesso del mezzo perché venduto o rottamato: in questo caso si può trasferire la polizza ad un'altra auto o moto di cui si ha la proprietà che è priva della copertura assicurativa.

La polizza da trasferire deve essere in corso di validità e occorre avere già la proprietà del nuovo veicolo, quindi l'acquisto deve essersi perfezionato e conclusosi il passaggio di proprietà in caso di acquisto di auto o moto usata.

Ogni compagnia assicurativa può avere sue procedure per il trasferimento di polizza, ma in generale, dato l'obbligo di home insurance (gestione on line dell'assicurazione), la compagnia deve mettere a disposizione la possibilità di fare o almeno iniziare la procedura di trasferimento di polizza online, dal proprio sito.

Altrimenti per trasferire l’assicurazione si può andare negli uffici della compagnia o del proprio broker. I documenti necessari sono il certificato e il contrassegno del vecchio veicolo già assicurato, la carta verde, la documentazione attestante la vendita o rottamazione del vecchio veicolo, l'esportazione definitiva all’estero, la cessazione definitiva della circolazione con conseguente restituzione della targa, ed ovviamente il libretto del veicolo nuovo da assicurare.

La norma sul mantenimento della classe di merito introdotta dalla Legge Bersani può essere sfruttata sia nel caso precedente (passaggio della polizza da un veicolo di cui non avete più la proprietà ad uno di cui avete la proprietà) ma anche se non volete cedere il veicolo, o comunque volete tenere la polizza ma avete un altro mezzo da assicurare precedentemente mai assicurato.

In questi casi si deve sospendere l'assicurazione, poi stipularne una nuova per la nuova auto/moto/altro mezzo, così manterrete la stessa classe di merito (la legge dice che si possono assicurare due veicoli dello stesso proprietario con la stessa classe di merito, purché la seconda auto non sia mai stata assicurata); quando poi vorrete di nuovo usare il vecchio mezzo potete riattivare la prima assicurazione, oppure trasferirla ad un altro veicolo che avrete preso.

Disdire assicurazione auto o moto

La disdetta della polizza rc si può fare per due motivi principali:
    trasferire o disdire l'assicurazione auto o moto
  1. disdetta assicurazione per insoddisfazione del cliente verso la compagnia o la polizza: come per ogni contratto c’è un tempo limite, come le norme sui contratti in genere prevedono; il contratto di assicurazione può essere revocato dal contraente fino a quando non viene informato, secondo le modalità previste, che la compagnia ha accettato di stipulare la polizza, ovvero fino a che l'assicurazione non è ufficialmente attiva. Al cliente che chiede la disdetta si rimborsa l’importo pagato per il premio assicurativo ma non le spese di apertura del contratto.
  2. disdetta assicurazione per vendita, rottamazione o furto dell'auto o moto: in questo caso il contratto di polizza può venire rescisso in qualsiasi momento e l'assicurazione è annullata, ogni obbligo decade, viene rimborsato al cliente la quota di premio relativa ai giorni di copertura che mancherebbero alla scadenza naturale (per maggiori dettagli su un fattore particolare: Rottamazione auto e assicurazione, cosa fare)
Ovviamente stiamo parlando del caso di polizza ancora in corso: essendo stato abolito il tacito rinnovo nel 2013, si considera disdetta l'assicurazione al termine del periodo di copertura pagato se il cliente non dà esplicita conferma che vuole rinnovare (vale solo per le polizze rc auto/moto, non per le polizze vita, casa...). C'è comunque il periodo di tolleranza fino a 15 giorni dopo la scadenza della polizza.

ATTENZIONE: per le garanzie accessorie dell'assicurazione, che possono essere stipulate con contratto a sé, non è stato formalmente abolito il tacito rinnovo quindi è meglio esplicitare alla compagnia che non si intende rinnovare (magari perché si passa alla concorrenza, ma il motivo non è rilevante).

Per disdire l'assicurazione si deve inviare alla compagnia una raccomandata A/R; comunque sul contratto di polizza sono indicati i tempi ed i modi accettati dalla compagnia.