Novità dal Decreto Concorrenza 2017 su assicurazioni auto e moto per il risarcimento del danno fisico e alle cose.
Risarcimento per danni fisici da incidente stradale: tabella nazionale per quantificare le lesioni - Tra le novità valide dal 29 agosto 2017 questa è forse la più importante, visto che il risarcimento per danni fisici è l'elemento di spesa principale per le assicurazioni rc auto e moto. Per le lesioni fisiche più gravi, quelle cioè macropermanenti per un danno biologico superiore al 9% si uniformizzano i criteri di valutazione con la tabella nazionale elaborata dal legislatore, tabella che sostituisce quelle elaborate dai tribunali di Milano e Roma e usate per prassi dagli altri tribunali italiani. In caso di lesioni fisiche che ledano anche "aspetti dinamico-relazionali personali", il giudice può aumentare del 30% il risarcimento previsto dalla tabella per il grado di lesione rilevato e documentato.
Anche per quel che riguarda le microlesioni, ovvero danni biologici fino al 9% di invalidità, arriva una tabella unica e la possibilità per il giudice di un aumento fino al 20% del risarcimento previsto in capo all'assicurazione se viene verificato che la microlesione causi particolare sofferenza psicofisica. Ovviamente anche le microlesioni vanno documentate con esami medici appositi, senza i quali non viene dato alcun punto percentuale (tranne se ci siano segni visibili, cicatrici).
Testimoni incidenti stradali e risarcimento assicurazione: nuove restrizioni e obblighi, ma la scatola nera vale di più - Lo scopo in questo caso è chiaramente limitare le truffe alle assicurazioni, spesso fatte simulando incidenti e chiamando falsi testimoni. Sempre dal 29 agosto 2017, tra le novità introdotte dal Decreto Concorrenza c'è quella, nel caso di richiesta di risarcimento per danni a cose, dell'obbligo di indicare i nomi dei testimoni dell'incidente già nella prima richiesta stragiudiziale: se non esegue, il richiedente non potrà avere testimoni anche in sede giudiziale e vedere quindi negato il risarcimento. Tuttavia, se il richiedente non adempie la compagnia assicurativa deve richiedere i nominativi dei testimoni entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, il richiedente poi avrà ulteriori 60 giorni per rispondere.
Come detto vale solo per risarcimento danni a cose, se ci sono anche lesioni fisiche non sussiste l'obbligo di identificare subito i testimoni dell'incidente; obbligo che non c'è anche nel caso siano già stati identificati dalle Forze dell'Ordine intervenute per l'incidente o sia "oggettivamente impossibile" l'immediata identificazione.
Inoltre non si può essere indicati testimoni di incidente per più di tre volte in cinque anno: oltre tale soglia il giudice d'ufficio comunicherà il relativo nominativo alla Procura delle Repubblica che procederà alla verifica della sussistenza del reato di falsa testimonianza o di frode assicurativa.
Va comunque precisato che il testimone avrà un ruolo meno importante nel giudizio sul risarcimento danni e su tutto l'incidente, mentre prendono più valore i dati della scatola nera installata sull'auto con l'assicurazione: ricordiamo che ci sono sconti sul premio di polizza con le assicurazioni con scatola nera proprio perchè forniscono con precisione la dinamica dell'incidente e anche le "abitudini di guida", limitando fortemente la possibilità di truffa.
Le compagnie di assicurazioni possono rifiutare di offrire il risarcimento se hanno dubbi sull'incidente - Qualora la compagnia abbia seri dubbi sulla la veridicità del sinistro, ovvero devono esserci almeno due sospetti fiondati, sarà esonerata dal formulare una offerta come prescritto dal CdA. I parametri che rendono legittimo il sospetto di frode assicurativa, di falso incidente o false dichiarazioni, saranno individuati dall'IVASS con un futuro provvedimento. Rimane il diritto del danneggiato di richiedere l'accesso agli atti della compagnia assicurativa per sapere le cause del rifiuto di proposta di risarcumento o per prendere visione della perizia tecnica.
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